18/07/2025

Prove di disambiguazione/2: il richiedente asilo e il rifugiato


Da sempre molto, molto attratta dalle questioni di lana caprina, ho un moto di repulsione per tutto ciò che contribuisce a fare di tutta l’erba un fascio. In questo senso, l’utilizzo casuale di presunti sinonimi, mi crea un particolare prurito sotto al naso che necessito di risolvere spiegando i distinguo. In un precedente articolo avevo parlato dei margini di ambiguità della parola “clandestino”, stavolta vorrei fare chiarezza sui termini “richiedente asilo” e “rifugiato”.

“Richiedenti asilo”, secondo la definizione data dall’UNHCR “sono le persone che hanno lasciato il loro Paese d’origine, hanno inoltrato una richiesta d’asilo in un’altra nazione e aspettano la risposta sul riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle autorità del Paese che li ospita”. Quasi sempre, il richiedente asilo è entrato in modo irregolare, cioè senza visto, nel Paese dove presenta la domanda, poiché non gli era possibile farlo altrimenti: dal momento della presentazione della domanda di asilo, la sua presenza sul territorio nazionale è regolare a tutti gli effetti. Non è, quindi, “clandestino”.
Fanno eccezione alcune situazioni particolari, quando gli Stati organizzano operazioni militari che mirano a portare in salvo civili a rischio in contesti di guerra o violenza generalizzata. Un esempio è rappresentato dalle operazioni “Aquila omnia” e “Aquila Omnia bis”, gestite dall’esercito italiano tra agosto e dicembre 2021, che consentì l’evacuazione di più di 5.000 persone dall’Afghanistan, di cui 4.890 cittadini afgani che, a vario titolo, avevano collaborato con il contingente italiano nell’ambito della missione ISAF. Per inciso, molte di queste persone sono ancora in attesa di ricevere la protezione internazionale, come vedremo oltre.

Per ottenere lo status di rifugiato, il richiedente asilo deve essere esaminato da una Commissione territoriale, a cui dovrà raccontare nel dettaglio la sua storia. Perché la protezione venga concessa, la narrazione dovrà essere estremamente precisa e circostanziata: frequentemente, vengono poste domande che riguardano la topografia e la toponomastica del luogo di origine del richiedente, vengono chiesti i nomi delle autorità locali e la descrizione puntuale di pratiche religiose e tradizionali. La concessione della protezione non è quindi meritocratica, anche se eventuali prove dell’inserimento sociale del richiedente vengono tenute in considerazione (contratto di lavoro, conoscenza dell’italiano certificata…): dipende direttamente dalla condizione soggettiva e dalla capacità del richiedente di dimostrarla. Infatti, spesso capita che la storia narrata non venga ritenuta credibile soprattutto in relazione a questi elementi specifici, piuttosto che alla narrazione in senso stretto. Quindi la protezione non viene concessa. Quando questo accade, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale ordinario e, in caso di ulteriore diniego, in Cassazione.

Dal momento della presentazione della domanda di asilo all’audizione in commissione territoriale possono passare anche anni. Questo perché le commissioni sono 20 in tutta Italia e le richieste di asilo, nel solo 2024, sono state 130.000. Ad esempio, alcuni degli afghani di cui sopra hanno presentato domanda di asilo nel 2022 e devono ancora essere ascoltati, nonostante siano stati evacuati dal loro Paese esattamente perché in pericolo di vita in ragione della loro appartenenza politica, etnica e religiosa. Nonostante, cioè, rientrassero perfettamente nella definizione di “Rifugiato” contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951.
Rifugiati e rifugiate sono quindi tutti coloro che hanno ottenuto il massimo livello di protezione internazionale: nell’Unione europea, godono dei diritti dei cittadini dei paesi membri in materia di lavoro e, in alcuni casi, possono anche partecipare a concorsi pubblici. Possono circolare in Europa se sono in possesso del Documento di viaggio europeo, e, dopo 5 anni, richiedere la cittadinanza. L’asilo non viene mai revocato se non per crimini contro l’ordine e la sicurezza pubblica dello Stato che ha concesso la protezione, se il rifugiato ha commesso crimini contro l’umanità oppure se decide spontaneamente di rinunciarvi e fare ritorno nel Paese di origine.

Esistono ulteriori forme di protezione che garantiscono livelli decrescenti di tutela dei diritti: protezione sussidiaria, protezione temporanea (di cui, in questa fase storica, beneficiano essenzialmente i cittadini ucraini), protezione speciale, cure mediche.
È importante ricordare, quindi, che tutte le persone che rientrano nelle categorie sopra indicate sono regolarmente presenti in Italia, indipendentemente da come ci sono arrivate e dalla fase che stanno attraversando nel loro iter per il riconoscimento della protezione. Possono lavorare (con alcune marginali eccezioni), affittare una casa, prendere la patente, curarsi tramite il Servizio sanitario nazionale, iscrivere i figli a scuola.

Può capitare, per motivi meramente burocratici, che tanto i richiedenti asilo quanto i titolari di protezione si trovino con il permesso di soggiorno scaduto: questo dipende, purtroppo, dalla mole di arretrati che le Questure si trovano a dover gestire. Anche qui, è importante sapere che lo Stato italiano concede comunque 60 giorni di tempo per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno e che, in molti casi, il permesso di soggiorno viene considerato comunque in corso di validità se il titolare è in grado di dimostrare di aver fissato l’appuntamento per il rinnovo con la Questura.
Fare chiarezza su questi aspetti non è un semplice esercizio di stile: aiuta a comprendere meglio le ragioni del migrante, le dinamiche di riconoscimento del diritto a rimanere sul territorio nazionale e, nei limiti del possibile, a vivere una vita piena e dignitosa, e anche ad abbassare il livello di diffidenza e timore nei confronti di coloro che “sbarcano” qui.

 

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Foto di Kit (formerly ConvertKit) su Unsplash



Elena Starna
Elena Starna

Elena Starna è nata a Senigallia nel 1984, ha studiato, lavorato e procreato a Ravenna. Lì ha iniziato una sfolgorante carriera da operatrice sociale, dalla strada (in senso stretto, con le prostitute) allo Sprar (purtroppo non si chiama più così). Da sette anni è tornata in patria e da sei coordina una porzione del Progetto SAI "Ancona Provincia d'Asilo" sul territorio di Falconara e di Osimo. Ama il calcio e le connessioni improbabili fra mondi diversi, che annullano le distanze tra "noi" e "loro".


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